In caso di evento, la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) può ordinare l’assunzione di compresse allo iodio come misura immediata nell’ambito dei provvedimenti in funzione delle dosi sulla base dell’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio in combinato disposto con l’allegato 2 dell’ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop). Le compresse allo iodio sono medicamenti ai sensi della legge sugli agenti terapeutici (LATer), la quale disciplina in linea di principio la dispensazione di medicamenti. Lo ioduro di potassio è un medicamento della categoria di dispensazione D, e in quanto tale viene dispensato previa consulenza specialistica da parte della persona autorizzata a dispensare medicamenti (art. 43 ordinanza sui medicamenti, OM). Tuttavia, sulla base della legge sulla radioprotezione (LRaP), i requisiti ordinari per la dispensazione secondo la legislazione sugli agenti terapeutici sono sostituiti dai provvedimenti protettivi d’emergenza di cui all’ordinanza sulle compresse allo iodio. Secondo tale ordinanza, la dispensazione di ioduro di potassio avviene quindi su diversi livelli (Farmacia dell’esercito → economie domestiche; luoghi di distribuzione → allievi delle scuole, impiegati ecc.; farmacie e drogherie → ulteriore dispensazione in caso di evento; cfr. art. 3 e 5 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio). La consulenza specialistica è garantita da informazioni mirate da parte delle autorità.
L’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza sulle compresse allo iodio prevede che vengano consegnate ai luoghi di distribuzione, come scuole e strutture di custodia collettiva diurna, situati in un raggio di 50 km da un impianto nucleare svizzero. Tale disciplinamento implica anche che, in caso di crisi, queste organizzazioni sono autorizzate a somministrare compresse allo iodio ai bambini se ordinato dalle autorità.
L’autorità parentale (art. 296 segg. Codice civile) comprende il diritto e il dovere di decidere per il figlio quando non è ancora in grado di farlo da solo. Chi detiene l’autorità parentale decide, tra le altre cose, anche in merito agli interventi medici. Secondo l’articolo 301 capoverso 1 del Codice civile, i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale (art. 302 cpv. 1 Codice civile). Le cure del figlio includono anche la salute, e dunque l’eventuale dispensazione, impiego o assunzione di medicamenti.
Pertanto, i genitori devono essere regolarmente informati sulla dispensazione di ioduro di potassio in caso di evento nelle scuole e nelle strutture di custodia collettiva diurna. Si raccomanda quindi di includere queste informazioni in una scheda informativa pubblicata periodicamente dalla scuola/dalla struttura, nel regolamento o in un documento simile. Il diritto all’autodeterminazione di ogni individuo comprende infatti la facoltà di accettare o rifiutare un trattamento medico. Poiché, a seconda della fascia d'età, non si è ancora in grado di prendere questa decisione in autonomia e di comunicare eventuali malattie della tiroide o allergie, in questo caso la responsabilità ricade sui genitori. Questi ultimi, se informati a sufficienza, possono anche adottare le misure necessarie se il figlio non può assumere compresse allo iodio per qualche motivo. Ciò corrisponde in linea di massima alla presa di posizione dell’Associazione dei farmacisti cantonali della Svizzera nordorientale (H 013.01) «Abgabe und Anwendung von Arzneimitteln aus einer "Notfallapotheke" in Schulen, Betrieben, Ferienlagern, Vereinen etc.», concernente la dispensazione e l’impiego di medicamenti provenienti da una farmacia d’emergenza nelle scuole, nelle aziende, nei campi di vacanza o nelle associazioni. Tuttavia, richiedere il consenso dei genitori/dei rappresentanti legali durante un evento specifico non è una misura adeguata alle circostanze in considerazione della situazione particolare. Le scuole e le strutture di custodia collettiva diurna hanno però la possibilità di ottenere anticipatamente il consenso dei genitori/dei rappresentanti legali mediante una dichiarazione di consenso. A questo proposito, occorrerebbe però valutare per quanto tempo sia valido tale consenso anticipato.
La procedura esatta dovrebbe essere descritta nel manuale di crisi della scuola o della struttura.